Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del cosiddetto «Decreto del Fare» a conclusione del suo iter di approvazione e conversione, due mesi esatti dopo il varo del provvedimento in Consiglio dei Ministri
In materia di normativa antinfortunistica l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si estende a tutti i soggetti che nell’impresa prestano la loro opera, qualunque sia la forma utilizzata per lo svolgimento della stessa, ed indipendentemente dal loro rapporto con il titolare dell’impresa ma anche a coloro che vengono a trovarsi sia pure occasionalmente nei luoghi stessi
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell’ambito ciascuno delle proprie competenze, sono destinatari delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed hanno l’obbligo, ciascuno per proprio conto, di attivarsi per far eliminare i pericoli che possono minare la incolumità dei lavoratori.
È configurabile la responsabilità di un datore di lavoro se introduce nella propria azienda e mette a disposizione dei propri lavoratori dipendenti una macchina che per vizi di costruzione può essere fonte di danno per le persone
L’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro, sostiene infatti la suprema Corte, ribadendo in verità un principio già consolidato presente nella giurisprudenza, serve anche per evitare un errore umano possibile e prevedibile se esso rientra in un normale contesto lavorativo