Sicurezza sul lavoro. Sicurezza a prescindere dal rapporto di lavoro
In materia di normativa antinfortunistica l'obbligo dei datori
di lavoro di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si estende
a tutti i soggetti che nell'impresa prestano la loro opera,
qualunque sia la forma utilizzata per lo svolgimento della stessa,
ed indipendentemente dal loro rapporto con il titolare dell'impresa
ma anche a coloro che vengono a trovarsi sia pure occasionalmente
nei luoghi stessi. Quanto sopra sostenuto deriva, secondo la stessa
Corte suprema, dall'applicazione dell'art. 2087 del c.c. che può
essere esteso anche a persone estranee all'impresa purché sia
ravvisabile il nesso causale fra l'infortunio e le violazioni alle
norme di sicurezza sul lavoro. Questo è altresì desumibile e
ravvisabile secondo la stessa Corte anche dall'art. 18 comma 1
lettera q) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale impone al
datore di lavoro di "prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio".
(Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 37840 del
25 settembre 2009)
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