«Decreto del fare»: pubblicato in gazzetta ufficiale il testo definitivo

08/25/2013

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 la Legge 9 Agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 21 Giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Testo del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 Agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»", in vigore dal 21/08/2013.

Il decreto diventa così normativa vigente, anche se, nei suoi quasi 100 articoli, non sono poche le disposizioni che necessiteranno di un intervento attuativo per rendere efficaci le nuove previsioni di legge.

Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha come base le Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività ("semestre europeo"). Il provvedimento, che nel testo iniziale consta di 86 articoli - numero poi incrementato a seguito dell'esame presso la Camera - reca un ampio novero di interventi, che rispondono alle esigenze di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l'alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali; essi mirano altresì a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, anche diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti, e, infine, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti.

Infrastrutture

Il tema delle infrastrutture è considerato in particolare dagli articoli 18 e 19, il primo dei quali, al fine di consentire nel 2013 la continuità dei cantieri in corso (espressamente elencati in norma), prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, ripartita nel quinquennio 2013-2017, la cui copertura è assicurata attraverso la riduzione delle risorse di diverse disposizioni di spesa, tra cui le dotazioni finanziarie previste per la definizione dei rapporti contrattuali stretto di Messina, per il Trattato di amicizia Italia - Libia, quelle relative alla realizzazione della nuova linea AV/AC Torino Lione, ed altre. Le norme sul "programma 6.000 campanili", che destina risorse ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali e di manutenzione varia, sono state modificate ampliando la platea dei comuni beneficiari (articolo 18). Al medesimo articolo sono stati inoltre inseriti nuovi stanziamenti, per 150 milioni di euro, da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica.

L'articolo 19 interviene invece sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, riducendo da 500 a 200 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Un'ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 83 del 2012), ed è volta a rendere strutturali le agevolazioni fiscali in materia, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione di project bond. Continua invece ad applicarsi alle sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 l'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi, consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato (12,5%). Sempre in materia di infrastrutture, possono segnalarsi l'articolo 46, che prevede una deroga straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, ai limiti di spesa vigenti per le spese effettuate dagli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell' EXPO Milano 2015, e l'articolo 46-ter che concede uno specifico finanziamento al Ministero delle politiche agricole per partecipare all'EXPO medesimo. Sempre in tema di EXPO da segnalare infine la norma che obbliga il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento.

L'articolo 25 è finalizzato ad adeguare lo svolgimento dell'attività di vigilanza e di concedente esercitata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) sui concessionari della rete autostradale, in conseguenza della soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e del conseguente assetto istituzionale determinatosi e relativo al trasferimento di funzioni dall'ANAS al Ministero.

Un altro insieme di norme intervengono sul decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), con riguardo in particolare all' articolo 21, che reca il differimento del termine di entrata in operatività delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione (cd. performance bond) ed all'articolo 29, che proroga, in sede di prima applicazione del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 (legge anticorruzione), i termini di pubblicazione dei dati relativi all'esercizio 2012. Al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, alcune norme aggiunte nel corso dell'esame parlamentare (articoli 26-bis e 26-ter), prevedono una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture, e la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale norma(che si applicherà fino al 20149 introduce di fatto una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Edilizia

La prima parte del decreto è quasi interamente riservata al rilancio dell'edilizia, con un corposo pacchetto di semplificazioni burocratiche che investono anche l'ambito della sicurezza sul lavoro.

Le misure in tema di edilizia sono contenute prevalentemente nell'articolo 30, le cui disposizioni si applicano 21 agosto 2013. Tra le stesse possono segnalarsi:

Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la norma, contenuta nel testo del decreto, che consentiva, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, che il trasferimento potesse riguardare anche il solo vincolo pertinenziale.

Lavoro

Con riguardo agli interventi in materia di lavoro gli articoli 31, 32, 34 e 35 recano varie semplificazioni in materia, al fine di ridurre gli oneri che ne derivano per le imprese. Tali semplificazioni concernono il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), vari adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro e denunce di infortuni, la possibilità di trasmissione per via telematica dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità e, infine, la previsioni di procedure semplificate ai fini dell'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare.

Inoltre l'articolo 32 è stato consistentemente modificato nel corso dell'esame parlamentare, con:

Ambiente

Il decreto-legge reca altresì disposizioni in materia ambientale, con riguardo ai commissari nelle situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti: a tal fine l'articolo 41:

Per le finalità indicate viene prevista la nomina, con decreti del Ministro dell'ambiente, di uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati, ed alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. Viene inoltre introdotto il divieto di importazione in Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

Una ulteriore disposizione, introdotta nel corso dell'esame parlamentare (articolo 41-ter) prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti ed attività agricole dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Trasporti

Per quanto concerne i trasporti, l'articolo 22 concerne la materia portuale, con la modifica della disciplina in materia di dragaggi - consentendo ad esempio la reimmissione nei siti idrici di provenienza ovvero l'utilizzazione per il rifacimento degli arenili anche dei materiali dei dragaggi che non presentino, come invece ora richiesto, caratteristiche analoghe al fondo naturale del sito di prelievo - e con misure in materia di autonomia finanziaria delle autorità portuali, prevedendo:

  1. l'innalzamento da 70 milioni di euro annui a 90 milioni di euro annui del limite entro il quale le autorità portuali possono trattenere la percentuale dell'uno per cento dell'IVA riscossa nei porti;
  2. la destinazione delle risorse anche agli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali.

L'articolo 23 interviene sul Codice della nautica da diporto, modificando alcune delle disposizioni che regolano le attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni ed, in ambito fiscale, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendone l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri.

In materia di sistema ferroviario intervengono tra le altre due disposizioni: la prima (articolo 18), che consente la contrattualizzazione degli interventi in materia di sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili nelle more dell'approvazione del contratto di programma parte investimenti 2012-2016, (per l'importo già disponibile di 300 milioni); la seconda (articolo 24), che interviene invece in materia di regolamentazione del trasporto ferroviario, tra l'altro meglio dettagliando le modalità di separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie.

Infine, in materia di sicurezza stradale, si dispone la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, anche ai fini della eventuale revoca delle risorse e, in materia di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, si prevede il pagamento in misura ridotta del 30 per cento delle sanzioni per nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni o in mancanza di violazioni negli ultimi due anni che comportino decurtazioni di punti, con l'esclusione delle violazioni più gravi, nonché la possibilità di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.

Sostegno alle imprese

Un primo elemento è costituito dal sostegno alle imprese, che si articola, all'interno del decreto-legge, in interventi diversi, nell'obiettivo di incentivare gli investimenti, per incrementare la competitività del tessuto produttivo. A tal fine (articolo 1), vengono ampliate le possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese, mediante una parziale riforma delle regole di accesso al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662 del 1996, del quale si è inoltre previsto, con una modifica apportata nel corso dell'esame presso la Camera, l'estensione anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali ed alle associazioni di professioni non organizzate.

Per il rinnovo dei macchinari e degli impianti ad uso produttivo, viene individuato (articolo 2) un meccanismo incentivante in base al quale, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, viene costituito un plafond - il cui ammontare è fissato in 2,5 mld di euro, eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili - che, fino al 31 dicembre 2016, fornisce provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle imprese che intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. Tra gli acquisti incentivati sono inoltre ricompresi anche i beni strumentali d'impresa e, tra i destinatari dei finanziamenti, anche gli intermediari finanziari che esercitano attività di leasing (purché garantiti da banche).

Viene poi previsto (articolo 3) un finanziamento, per 150 milioni di euro, dei contratti di sviluppo aventi ad oggetti programmi nel settore industriale e agroindustriale, nonché (articolo 57) un contributo alla spesa (per attività di ricerca industriale, ma anche in campo artistico, musicale ed umanistico, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei prodotti), nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

Settori energetici

Un altro intervento è riferibile ai settori energetici, che, per quanto concerne il settore del gas, consiste in misure orientate alla liberalizzazione, con l'obiettivo di tutelare ed incrementare la concorrenza: in particolare viene circoscritto (articolo 4) il perimetro del regime di tutela attualmente previsto per i c.d. "clienti vulnerabili", limitando il servizio di tutela gas ai soli clienti domestici, e viene velocizzato l'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni; viene inoltre esteso il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano (e di GPL, come aggiunto nell'esame da parte della Camera) per autotrazione.

Con riferimento al settore elettrico gli interventi contenuti nel decreto-legge (articolo 5) sono volti alla riduzione dei prezzi dell'energia, modificando le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip e destinando le risorse derivanti dall'estensione della c.d.Robin tax (maggiorazione Ires), alla riduzione di una componente della bolletta elettrica. Anche i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, oltre che le coltivazioni sotto serra, sono oggetto di norme agevolative (articolo 6)

Fondi strutturali europei

Oltre ad alcune norme tese a favorire il partenariato pubblico-privato nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 7 ed 8), specifiche misure affrontano il tema del ritardo nell'utilizzo dei fondi strutturali europei. A tal fine l'articolo 9, che riguarda l'utilizzazione degli stessi, compresi quelli inerenti lo sviluppo rurale e la pesca, nonché la realizzazione dei progetti finanziati con i medesimi fondi, prevede:

L'Ente nazionale per il microcredito viene sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene poi rafforzato (articolo 9-bis) lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, anche con il coinvolgimento di Invitalia spa.

Amministrazione digitale

Gli articoli 13, 15 e 16 del provvedimento concernono il potenziamento dell'Agenda digitale italiana, perseguito mediante misure che intervengono sui soggetti che operano in materia. A tal fine sono apportate diverse modifiche:

Per l'attuazione dell'Agenda digitale, agli articoli 10, 14 e 17 sono previste misure di:

Due articoli aggiuntivi (16-bis e 17-ter) hanno inoltre disposto: modifiche alla disciplina dei furti di identità di cui al D.Lgs.141/2010, consentendo di effettuare ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione al fine di accertare l'identità dei soggetti; l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) modificando conseguentemente il Codice dell'amministrazione digitale.

Procedimento amministrativo

Un ulteriore intervento previsto dal decreto-legge concerne la materia del procedimento amministrativo, e riguarda:

  1. il profilo del rispetto dei tempi dei procedimenti (articolo 28), introducendo il diritto di chiedere un indennizzo da ritardo - che si aggiunge all'istituto del risarcimento del danno da ritardo, già vigente- della pubblica amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte: la misura dell'indennizzo è stabilita in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine procedimentale, fermo restando un tetto massimo di 2.000 euro, ed il termine di scadenza per azionare un eventuale potere sostitutivo è di 20 giorni;
  2. quello della concentrazione degli adempimenti a carico dei cittadini: l'articolo 29 pone in proposito l'obbligo di fissare la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore;
  3. il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia (articolo 33), prevedendo che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre si prevede che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

Spesa pubblica

Una specifica disposizione (articolo 49-bis) reca una nuova disciplina dell'attività volta alla razionalizzazione della spesa pubblica, che sostituisce - semplificandola e rifondendola in un unico articolo - quella attualmente disposta dagli articoli da 1 a 6 del decreto legge n. 52/2012. La nuova disciplina conferma gli organi cui è affidata l'attività in esame già previsti dal D.L. 52 sopradetto, vale a dire il Comitato interministeriale (nel quale, rispetto alla attuale composizione, viene inserito anche il Ministro dell'interno) ed il Commissario straordinario, la cui durata, prevista in un anno dalla disciplina vigente, viene ora estesa a tre anni. Il Comitato svolge attività di indirizzo e coordinamento in ordine alla razionalizzazione della spesa di tutte le amministrazioni ed enti pubblici. Esso può altresì istituire il Commissario straordinario, con durata dell'incarico fino a tre anni che ha poteri conoscitivi nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, nonché poteri ispettivi, a mezzo degli organi della Ragioneria Generale dello Stato.

Misure fiscali

Gli interventi di carattere fiscale sono volti principalmente a sostenere l'economia, a semplificare alcuni adempimenti fiscali e a dar seguito ad un impegno assunto dal Governo in materia di riscossione.

Tra le misure fiscali volte a sostenere l'economia si segnala in primo luogo l'articolo 6 che, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali fissa l'applicazione per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015 dell'accisa nella misura di 25 euro per mille litri, nel caso che gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Sono quindi estesi (articolo 11) anche al periodo d'imposta 2014 i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2000, nel limite massimo di spesa di 45 milioni. I crediti d'imposta concernono sia i soggetti passivi IRES e i titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno), sia le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno). Per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi, l'articolo 12 autorizza la spesa di 6 milioni di euro (in luogo dei 3 milioni precedentemente stanziati, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2013) per l'apporto al capitale sociale della Società di gestione del risparmio. Inoltre, al fine di favorire l'accesso al Fondo di garanzia per i mutui relativi agli impianti sportivi, l'articolo 47, oltre ad eliminare la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, semplifica la procedura di definizione dei criteri di gestione del Fondo.

Vengono altresì introdotte misure di semplificazione fiscale, con la soppressione, tra l'altro, della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, mentre rimane per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché con la soppressione (articolo 51) della norma che aveva inteso semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati (cd. 770 mensile). Viene poi estesa (articolo 51-bis) la possibilità di ricorrere ai CAF anche per quei soggetti che nell'anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell'anno successivo non risultano più tali (e quindi non avrebbero potuto utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta). Gli effetti della disposizione si concretizzano nella possibilità di ottenere già nell'anno stesso (successivo a quello del rapporto di lavoro dipendente) eventuali rimborsi (credito) da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sempre in ambito fiscale, si interviene in tema di riscossione, in cui l'articolo 52 modifica e integra il D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. In particolare:

L'articolo 53 infine proroga al 31 dicembre 2013 l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi, di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

Università e ricerca

Per quanto concerne l'università e la ricerca, l'articolo 58 aumenta la facoltà di assunzioni nelle università e negli enti di ricerca per l'anno 2014: in particolare, la stessa è elevata dal 20 al 50 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. A tal fine, viene corrispondentemente incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).Un ulteriore intervento concerne la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione. L'articolo 59 introduce altresì una nuova tipologia di borsa di studio "per la mobilità" - cumulabile con le borse di studio assegnate ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio universitario (D.Lgs. 68/2012) - destinata agli studenti che, diplomatisi nell'a.s. 2012-2013 con un voto almeno pari a 95/100, si vogliano iscrivere nell'a.a. 2013-2014 ad una università italiana, statale o non statale (con esclusione delle università telematiche), che abbia sede in una regione diversa da quella di residenza. È stato inoltre introdotto (articolo 59-bis) il Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, finalizzato, in particolare, alla concessione di borse di studio in favore degli studenti che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale, per l'iscrizione e la frequenza, relative, rispettivamente, a un corso di laurea, a un corso di laurea magistrale e a un corso di dottorato di ricerca.

Giustizia civile

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli da 62 a 85 concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali.

Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile. La misura persegue l'obiettivo della riduzione del contenzioso civile dinanzi alle corti d'appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all'anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all'anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai.

È prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano stage formativi di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d'appello e i magistrati amministrativi. Gli interessati dovranno avere un punteggio di laurea minimo di 105 su 110 (da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative) ed un'età massima di 30 anni. Gli ammessi allo stage (per ciascuno dei quali il Ministero della giustizia viene autorizzato ad una spesa di 400 euro per l'acquisto di dotazioni strumentali) partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purché con modalità compatibili. È istituita (articolo 74) la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. A seguito di alcune modifiche operate in sede parlamentare, è stato anche disposto un intervento stabile di ampliamento dell'organico della Corte, aumentato di 30 unità, con particolare riferimento all'ufficio del massimario e del ruolo.

Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. È disciplinato (articolo 76) il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali.

È fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare, in presenza di alcuni presupposti, una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello. Nel corso dell'esame parlamentare è stata soppressa la disposizione, contenuta nel testo iniziale del provvedimento, secondo cui il rifiuto immotivato costituisse comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

È snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell'udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. È poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l'ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori).

È rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l'imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all'attribuzione dell'attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale.

È da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile (articolo 84). In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori. La norma è stata consistentemente integrata nel corso dell'esame da parte della Camera, disponendosi in particolare che, ricevuta la domanda di mediazione, il mediatore debba, entro 30 giorni, fissare un primo incontro tra le parti, e che tanto al primo incontro quanto ai successivi le parti debbano partecipare alla mediazione con l'assistenza di un avvocato; in sede di primo incontro il mediatore dovrà inoltre invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. È stato infine introdotto il principio della gratuità della mediazione quando appaia chiaro, già in sede di primo incontro, che non sussistono i presupposti per procedere.

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: 08/25/2013

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: Fonte: www.camera.it

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