Sicurezza sul lavoro. I destinatari sugli obblighi di sicurezza
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell'ambito
ciascuno delle proprie competenze, sono destinatari delle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed hanno l'obbligo,
ciascuno per proprio conto, di attivarsi per far eliminare i
pericoli che possono minare la incolumità dei lavoratori.
La Corte di Cassazione ha individuato la responsabilità del
Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a
responsabilità limitata, del responsabile della sicurezza della
stessa società e del direttore tecnico di cantiere per un
infortunio occorso ad un lavoratore a seguito di una carenza di
misure di prevenzione.
La suprema Corte ha riscontrato nella circostanza una serie di
rimpalli fra le persone responsabili della gestione della società
e, in risconto a chi ha inteso individuare la responsabilità
dell'accaduto nello stesso lavoratore infortunato, ha sostenuto che
l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro non
è delegabile al lavoratore stesso non essendo possibile
riconoscere in capo a quest'ultimo, al contempo, la qualifica
di debitore e creditore dei doveri di sicurezza.
(Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 46769 del 4
dicembre 2009 (u. p. 18 novembre 2009))
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