Sicurezza sul lavoro. Adeguamento periodico delle macchine
È configurabile la responsabilità di un datore di lavoro se
introduce nella propria azienda e mette a disposizione dei propri
lavoratori dipendenti una macchina che per vizi di costruzione può
essere fonte di danno per le persone senza che lo stesso abbia
accertato che il costruttore o l'eventuale venditore abbia
sottoposto la macchina stessa a tutti i controlli rilevanti per
accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, né vale ad escludere
la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto
affidamento sulla osservanza da parte del costruttore delle regole
della migliore tecnica. Ogni macchina benché munita di accorgimenti
previsti dalla legge e validi in un momento storico va comunque
adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza
suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la macchina stesa
più sicura.
(Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 43443 del
13 novembre 2009 (u. p. 14 ottobre 2009))
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