DANNO AMBIENTALE è sufficiente la condotta colposa ad integrare il fatto illecito.
03/30/2011
Cass. Pen. n. 1874/11 ha puntualizzato che "in tema di reati
ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto
illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno
cosiddetto "ambientale", non è necessario che
l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o
distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia
pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti legittimamente adottati".
Fonte: Avv. Eliana Baldo
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