ADR: chiarimenti sull'esenzione dal consulente
Con la Circolare 14 maggio 2024, n. 13921 (pubblicata nel sito del Ministero), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti sui casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR. La Circolare fornisce indicazioni sull'applicazione del D.M. 07 agosto 2023, il quale ha fornito il quadro generale circa l'esenzione della nomina dei consulenti ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'accordo.
Nello specifico, la Circolare tratta i singoli casi di esenzione previsti dai vari art. del succitato D.M. 07 agosto 2023. In merito al Registro (previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 07 agosto 2023), la Circolare evidenzia che "non sono previste indicazioni specifiche per il registro che, in forma digitale o cartaceo, può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente e tempestivamente aggiornato con le informazioni minime richieste". Tale registro deve comunque permettera una facile estrazione delle informazioni "per una pronta consultazione". Inoltre, "nel caso in cui sia utilizzato un medesimo registro per il conteggio delle operazioni di cui all’art. 4 e all’art. 5, è necessario dare chiara evidenza del tipo di esenzione di volta in volta applicato".
Per quanto concerne la formazione ADR (ribadita dall'art. 7 del D.M. 07 agosto 2023), la Circolare ribadisce che "obiettivo della formazione è il raggiungimento di un congruo livello di consapevolezza del personale relativamente alle procedure da seguire per le attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, nonché intervento in situazioni di emergenza". La durata e la periodicità della formazione "è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse". La formazione "può essere erogata da docenti in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività", con possibile "ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning, elaborati da Società in possesso di una documentata esperienza nell’ambito delle merci pericolose e del settore di attività".
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