F-GAS: definiti i requisiti per le apparecchiature antincendio
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, che stabilisce i requisiti minimi per i certificati delle persone fisiche e giuridiche operanti su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas) o sostanze alternative, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/573.
Il Regolamento sostituisce il previgente Regolamento (CE) n. 304/2008 e introduce standard aggiornati per le attività di installazione, manutenzione, smantellamento e controllo delle perdite, oltre che per il recupero dei gas fluorurati. L’ambito di applicazione comprende anche le apparecchiature contenenti sostanze alternative come perfluoro(2-metil-3-pentanone), ioduro di trifluorometile e 2-BTP.
Il nuovo quadro prevede:
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obbligo di certificazione per le persone fisiche e giuridiche che svolgono tali attività;
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esame teorico e pratico per il rilascio del certificato, volto a verificare competenze su normativa UE, impatto ambientale, sicurezza nella manipolazione e funzionamento delle apparecchiature;
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riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri;
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validità transitoria dei certificati esistenti solo previo aggiornamento formativo.
Sono inoltre dettagliati i compiti degli organismi di certificazione e valutazione, le modalità di rilascio, sospensione e revoca dei certificati, nonché gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 20 aprile 2025, e si applica in tutti gli Stati membri.
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