D.Lgs. 81/2008: nota dell'INL sul tesserino di riconoscimento
Con la Nota n. 656 del 23 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo dei tesserini di riconoscimento nei cantieri edili, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 17 dicembre 2024, n. 203.
La legge ha abrogato i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, che imponevano ai datori di lavoro l’obbligo di munire i propri dipendenti di un tesserino di riconoscimento e ai lavoratori di esporlo. L’INL chiarisce che tali obblighi rimangono comunque in vigore in virtù del D.Lgs. 81/2008, che già prevede specifiche disposizioni in materia.
In particolare, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce:
- Per le imprese appaltatrici e subappaltatrici: l’obbligo di fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8).
- Per i lavoratori in appalto e subappalto: l’obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento durante l’attività lavorativa (art. 20, comma 3).
- Per i lavoratori autonomi e le imprese familiari: l’obbligo di munirsi di un tesserino di riconoscimento se operano in cantieri o luoghi di lavoro in regime di appalto o subappalto (art. 21, comma 1, lett. c).
L’INL ricorda inoltre che il mancato rispetto di tali obblighi comporta sanzioni amministrative, con importi specifici previsti dagli articoli 55, 59 e 60 del D.Lgs. 81/2008 a seconda della violazione.
La Nota conferma che, nonostante l’abrogazione delle disposizioni del D.L. 223/2006, l’obbligo di identificazione nei cantieri edili rimane pienamente in vigore, garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.