Cantieri: prime indicazioni dall'INL sulla patente a crediti
Con Circolare del 23 settembre 2024, n. 4 (pubblicata nel sito dell'INL il 23 settembre 2024), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce prime indicazioni operative sulla cd. "patente a crediti". Tale obbligo riguarda le le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Esso discende dal D.L. 02 marzo 2024, n. 19, convertito in Legge dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che ha riscritto per intero l'art. 27 del D.Lgs. 81/2008. L'operatività di tale prescrizione è stata quindi definita con D.M. 18 settembre 2024, n. 132 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri inizia il 01 ottobre 2024. Essa viene rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti, ma per poter lavorare è richiesto il possesso di almeno 15 crediti.
La Circolare affronta diversi aspetti della nuova normativa.
Per quanto attiene i soggetti interessati, la Circolare ricorda che i soggetti tenuti al possesso della patente sono "le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri". Inoltre, "per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)".
La Circolare elenca poi i requisiti necessari per il rilascio, ossia:
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iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
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adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
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possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
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possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
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possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
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avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
L'INL ricorda che "non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati", portando come esempio il DVR, che non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
In merito alle modalità della richiesta, la Circolare specifica che "possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)". Inoltre "il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000". La procedura di richiesta è da effettuarsi "accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE"; "le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate in un'apposita nota tecnica di prossima emanazione". La patente a crediti è rilasciata in formato digitale; infatti "all’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente".
La Circolare precisa che il suddetto portale sarà attivo dal 01 ottobre 2024. Tuttavia, "in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente" è possibile presentareuna autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente a crediti. Tale autocertificazione, di cui la Circolare fornisce un modello, dovrà essere inviata "tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it". La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC "ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data". Pertanto, a far data dal 01 novembre 2024 "non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale".
In merito ai contenuti informativi della patente, la Circolare ricorda che essi sono i seguenti:
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dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
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dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
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data di rilascio e numero della patente;
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punteggio attribuito al momento del rilascio;
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punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
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esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 81/2008;
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esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.Lgs. 81/2008.
A tali informazioni possono accedere, oltre ai titolari della patente o loro delegati, le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
La Circolare fornisce inoltre indicazioni sui seguenti aspetti:
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Revoca della patente, possibile "in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio"; la revoca dura dodici mesi, decorsi i quali "l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente".
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Sospensione della patente, possibile "se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale; tale sospensione, definita dall'Ispettorato nazionale del lavoro può durare fino a dodici mesi.
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Attribuzione di crediti ulteriori, che "sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica"; la Circolare elenca una serie di casistiche puntuali, con relativi punteggi assegnati.
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Decurtazione dei crediti, "correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.Lgs. 81/2008", che la Circolare riporta integralmente. Se la patente non è più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti (il minimo per poter operare in cantiere), è possibile avviare le procedure per il loro recupero. Tale recupero è "subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL".