Rischio Cancerogeno: inseriti nuovi agenti cancerogeni
Con il D.Lgs. 04 settembre 2024, n. 135 (pubblicato nella G.U.R.I. del 26 settembre 2024, n. 226), il Governo italiano recepisce la Direttiva (UE) 2022/431, introducendo le sostanze tossiche per la riproduzione nella disciplina del Titolo IX, Capo II del D.Lgs. 81/2008 inerente la protezione da agenti cancerogeni e mutageni.
Gli Stati membri erano tenuti a recepire la Direttiva entro il 05 aprile 2024. Tale Direttiva modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
A seguire si evidenziano alcune variazioni significative, introdotte nel testo del D.Lgs. 81/2008:
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Introduzione delle sostanze reprotossiche: la disciplina di valutazione e gestione degli agenti cancerogeni è da estendersi anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
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Valori limite di esposizione: gli allegati XXXVIII (valori limite di esposizione professionale di cui al Titolo IX Capo I, protezione da agenti chimici) e XLIII (valori limite di esposizione professionale di cui al Titolo IX Capo II, protezione da agenti cancerogeni) sono stati aggiornati con modifiche o introduzioni di nuovi valori limite; l'allegato XXXIL (valori limite biologici per il piombo e suoi composti) è stato abrogato (il piombo è stato introdotto nell'allegato XLIII-bis).
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Allegato 3B: conseguentemente alle modifiche succitate, i contenuti dell'Allegato 3B sono stati integrati.
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Modifica dei valori limite: è modificato il valore limite del Benzene, abbassato a 0,66 mg/m^3 (rimarrà a 1 ppm (3,25 mg/m^3) fino al 5 aprile 2024, per poi scendere a 0,5 ppm (1,65 mg/m^3) fino al 5 aprile 2026).
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Introduzione di nuovi valori limite: spicca l'introduzione di valori limite per il Piombo inorganico e suoi composti (0,15 mg/m^3) e i Composti del Nichel (0,01 mg/m^3 per la frazione respirabile, limite applicato dal 18 gennaio 2025; 0,05 mg/m^3 per la frazione inalabile, limite applicato dal 18 gennaio 2025; fino a tale data si applica il limite di 0,01 mg/m^3).
Le modifiche entrano in vigore il 11 ottobre 2024.
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