F-GAS: definito il formato delle etichette
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2173 (pubblicato nella G.U.U.E. del 03 settembre 2024, serie L), l'Unione Europea ha definito i formati delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti F-gas. Il Regolamento fornisce quindi indicazioni per attuare quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 2024/573, ossia la normativa europea quadro sui gas fluorurati a effetto serra. Tra le apparecchiature interessate, vi sono quelle di refrigerazione e condizionamento, di protezione antincendio e i generatori di aerosol contenenti F-gas.
Il Regolamento di esecuzione stabilisce in particolare che:
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le informazioni devono risaltare "in modo nitido sullo sfondo dell’etichetta" e avere "una dimensione e una spaziatura che le rendono leggibili chiaramente";
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l’etichetta e il suo contenuto devono "restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura" e "essere leggibili in normali condizioni di funzionamento";
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vi deve essere la dicitura "Contiene gas fluorurati a effetto serra";
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è necessario indicare sia il peso (grammi o chilogrammi) del gas che le tonnellate equivalenti di CO2;
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vi sono precise diciture per gli F-gas rigenerati, riciclati o destinati a determinati usi;
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per prodotti di piccole dimensioni, tali da non permettere di leggere tutte le informazioni definite dal Regolamento, può essere apposta la dicitura "Contiene gas fluorurati a effetto serra", "integrata da un link leggibile da dispositivi elettronici che dia accesso alle informazioni" definite dal Regolamento.
Il nuovo Regolamento abroga il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.
Il nuovo Regolamento entra in vigore il 23 settembre 2024 e trova applicazione dal 01 gennaio 2025.
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