F-GAS: definite le certificazioni dei manutentori
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 (pubblicato nella G.U.U.E. del 06 settembre 2024, serie L), l'Unione Europea ha definito i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di controllo, installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti F-gas. Il Regolamento fornisce quindi indicazioni per attuare quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2024/573, ossia la normativa europea quadro sui gas fluorurati a effetto serra.
Il Regolamento di esecuzione si applica alle seguenti apparecchiature:
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apparecchiature fisse di refrigerazione;
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apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore;
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apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico;
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unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
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unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
Esso riguarda le seguenti operazioni:
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controlli delle perdite;
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installazione delle apparecchiature;
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riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature;
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recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.
Il nuovo Regolamento definisce diversi tipi di certificati (A1, A2, B, C, D ed E), in riferimento alle diverse attività di controllo, installazione e manutenzione delle apparecchiature contenenti F-gas.
Il nuovo Regolamento abroga il Regolamento di esecuzione 2015/2067, permettendo comunque ai titolari di certificati rilasciati ai sensi di tale regolamento di continuare a esercitare l'attività oggetto di tali certificati, con aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze ai nuovi certificati, secondo una tabella di correlazione riportata nel nuovo Regolamento.
Il nuovo Regolamento entra in vigore il 29 settembre 2024.
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