Cantieri: regime sanzionatorio della patente a crediti
Il 09 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato una nota esplicativa (prot. n. 9326) che fornisce dettagli operativi e chiarimenti sul regime sanzionatorio legato alla patente a crediti introdotta dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, disciplinata dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132. Questa normativa, entrata in vigore il 01 ottobre 2024, obbliga imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili al possesso di una patente con punteggio sufficiente.
La patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere aumentato fino a 100 o ridotto per infrazioni. Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo perde il titolo abilitativo, impedendo la prosecuzione delle attività in cantiere. È possibile, tuttavia, completare i lavori già avviati quando siano stati eseguiti oltre il 30% del valore contrattuale.
La nota chiarisce che operare senza patente o con punteggio insufficiente comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (al netto dell’IVA), con un minimo di 6.000 euro. Questa sanzione, che non prevede la procedura di diffida, deve essere calcolata sulla base dei contratti sottoscritti e accertata dalle autorità di vigilanza competenti, con l’obbligo di versamento al bilancio dell’INL.
Il testo evidenzia anche il ruolo del committente e del responsabile dei lavori, obbligati a verificare la patente o l’attestazione equivalente prima dell’affidamento dei lavori. In caso di omissioni, possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie variabili tra 711,92 e 2.562,91 euro.
La nota si conclude con indicazioni sui provvedimenti di sospensione e revoca della patente, oltre a specifiche sulla gestione operativa delle verifiche. L’Ispettorato prevede ulteriori aggiornamenti per affrontare eventuali problematiche emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina.