Tutela ambientale: confermate le modifiche al D.Lgs. 152/2006
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 la L. 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153. La Legge non ha apportato significative modifiche al succitato D.L. e di fatto conferma le modifiche introdotte nel D.Lgs. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale), riguardanti autorizzazioni ambientali, economia circolare, bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
A seguire le principali novità introdotte dal D.L.:
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Autorizzazioni: nuove tempistiche e modalità per il procedimento di VIA e per la verifica di assoggettabilità, il cui provvedimenti avranno validità minima di 5 anni.
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Rifiuti: classificazione dei materiali prodotti dalle “attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" come rifiuti urbani, incluse anche le attività svolte a titolo professionale.
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Responsabile Tecnico: il legale rappresentante di un'impresa potrà assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.
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Acque affinate: introduzione della nuova nozione di “acque affinate”, ossia acque reflue trattate il cui riuso è ammesso, nello specifico, per l'irrigazione agricola.
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Estrazione di gas naturale: definizione di una deroga per il rilascio di concessioni per l'estrazione di gas naturale nell'Adriatico in relazione alle istanze già presentate, al fine di “coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti”.
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Bonifica dei siti inquinati: per la riqualificazione dei “siti orfani”, è stata introdotta una semplificazione dell'iter autorizzativo, con tempi più brevi per l'approvazione del piano di caratterizzazione, dell'analisi del rischio e del progetto di bonifica. E' fissato l'obiettivo di risanare almeno il 70% delle aree individuate entro il primo trimestre del 2026.
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Analisi: per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo degli inquinanti, l’ARPA può ora avvalersi di laboratori terzi accreditati, sia pubblici che privati.
Le misure sono in vigore dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, ossia il 18 ottobre 2024.
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