D.Lgs. 81/2008: modifiche dal Decreto Lavoro
Con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, n. 303), il Governo italiano ha introdotto modifiche significative al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità sono mirate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e vigilanza, semplificando al contempo alcune procedure.
Tra le principali modifiche si segnalano:
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Composizione della Commissione per gli interpelli. L’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiornato prevedendo una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute e delle Regioni, con competenze giuridiche. Questa Commissione, che non comporterà costi aggiuntivi per la finanza pubblica, fornirà risposte autorevoli e coordinate su quesiti relativi all’applicazione della normativa.
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Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Introdotto un nuovo articolo, il 14-bis, che indica al Ministro del Lavoro di presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’andamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle misure programmate per l’anno in corso.
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Aggiornamenti relativi al medico competente e alle visite mediche. Modifiche all’articolo 41 introducono la possibilità di svolgere la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva. Inoltre, è data possibilità al medico competente di tenere conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari, delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore, conservandone copia nella cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Infine, è confermato l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenze, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi, previsto dalla normativa vigente, però qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, comunque, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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Nuove regole per l’uso di locali sotterranei o semisotterranei. L’articolo 65 è stato riformato consentendo l’utilizzo di tali spazi solo in assenza di agenti nocivi e previa comunicazione e documentazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), allegando la documentazione che lo stesso INL riterrà necessaria e renderà nota con apposita modulistica.
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Verifica periodica dei medici competenti. L’articolo 38 dispone che il Ministero della Salute utilizzi i dati dell’anagrafe formativa per garantire il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti.
La legge entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.
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