Rifiuti: emanato il decreto sul RENTRI
Con il D.M. 04 aprile 2023, n. 59 (pubblicato nella G.U.R.I. del 31 maggio 2023, n. 126), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), definisce la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, come previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
Il Decreto attua le previsioni istituite dall'art. 06 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Esse prevedono l'attivazione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti, che integra gli adempimenti previsti dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 in un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Il Decreto entra in vigore il 15 giugno 2023. L'iscrizione al RENTRI è comunque da eseguirsi secondo le seguenti tempistiche (art. 13 del Decreto):
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a decorrere dal 13 febbraio 2025 (diciottesimo mese dall'entrata in vigore, ed entro i 60 giorni successivi), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati (come definiti dall'art. 18 del Decreto);
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a decorrere dal 14 agosto 2025 (ventiquattresimo mese dall'entrata in vigore, ed entro i 60 giorni successivi), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
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a decorrere dal 13 febbraio 2026 (trentesimo mese dall'entrata in vigore, ed entro i 60 giorni successivi), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati (definiti dall'art. 12, comma 1, del Decreto).
Il Decreto definisce in particolare:
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i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
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le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
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il funzionamento del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati succitati;
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le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto specifico, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;
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le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al Reg. (CE) 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
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le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
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le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
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le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h) del D.Lgs. 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.
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