Coronavirus: convertito il DL 24 marzo
Con la L. 19 maggio 2022, n. 52 (pubblicata nella G.U.R.I. del 23 maggio 2022, n. 119), che entra in vigore il 24 maggio 2022, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Oltre alle novità in materia di videoconferenza per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (si veda apposita news), la norma conferma i provvedimenti definito nel succitato DL (si rimanda all'apposita news).
Si riportano in particolare le seguenti misure, come riportate nell'apposita Nota del Ministero del Lavoro:
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fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili "svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento";
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fino al 30 giugno 2022, per i soggetti fragili continua ad applicarsi la disciplina dettata dall’art. 26 D.L. 18/2020, che prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero";
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fino al 31 luglio 2022, permangono "le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio";
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fino al 31 agosto 2022, "è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato".
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