Rifiuti: abrogata la DARS
Con la L. 29 luglio 2021, n. 108 (pubblicata nella G.U.R.I. del 30 luglio 2021 e che produce effetti dal 31 luglio 2021) di conversione con modificazioni del D.L. 77/2021, è stato modificato il comma 5 dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.
Il nuovo testo del succitato comma 5 recita: "Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni".
Nella precedente versione definita dal D.L. 177/2021, il comma 5 definiva l'obbligo per il produttore del rifiuto di chiedere il rilascio della "Dichiarazione di avvio a recupero o smaltimento" (cd. "DARS", prima chiamta "DAS") al soggetto autorizzato ad eseguire le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 al quale aveva conferito il rifiuto.
Il nuovo testo ha quindi di fatto abrogato la DARS, definendo che la responsabilità per il corretto smaltimento del rifiuto è a carico del soggetto autorizzato ricevente.
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