Rifiuti: variazioni dei codici CER e specifiche sull'Attestazione di avvenuto smaltimento
Con il D.L. 31 maggio 2021, n.77 (pubblicato nella G.U.R.I. 31 maggio 2021, n. 129 ed entrato in vigore il 01 giugno 2021) sono state introdotte importanti novità sull'operatività della gestione dei rifiuti.
In particolare:
- Codici CER: l'Allegato D "Elenco dei rifiuti" della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 è stato allineato alla Decisione 2014/955/UE. Molte nomenclature sono mutate (es: 12.01.17) e alcune eliminate (es: il CER 07.02.18), in qlcuni casi con rilevanti conseguenze operative.
- Attestazione di avvenuto smaltimento: diventa "Attestazione di avvio a recupero o smaltimento". Pertanto, nel momento in cui si conferisce il rifiuto a impianto autorizzato a D13, D14 o D15, il Destinatario è tenuto a rilasciare l'Attestazione sia che eserciti direttamente lo smaltimento sia il recupero (in sigla, D.A.R.S.), a prescindere da quanto riportato nel FIR come causale.
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