Coronavirus: indicazioni dal Ministero sul rientro in azienda di lavoratori positivi
Con Circolare del 12 aprile 2021, il Ministero della salute fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio di lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19.
La Circolare individua 5 casi diversi:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero,
- Lavoratori positivi sintomatici,
- Lavoratori positivi asintomatici,
- Lavoratori positivi a lungo termine,
- Lavoratore contatto stretto asintomatico.
Si riassumono a seguire tre importanti indicazioni:
- il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, necessaria anche oltre il ventunesimo giorno di assenza,
- i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità definite,
- i lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, possono rientrare al lavoro previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione ed effettuazione della visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/2008(quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
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