D.Lgs. 81/2008: conversione del D.L. 146/2021

12/21/2021

Con L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione la conversione del D.L. 146/2021 (recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro), sono state apportate ulteriori modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Con il D.L. 146/2021, erano state apportate modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 51, 99 e l'Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008. Nel nuovo Allegato 1 erano state definite sanzioni aggiuntive per le gravi violazioni individuate nel medesimo utili alla revoca dei provvedimenti contestati dalle autorità di vigilanza.

Con la L.17 dicembre 2021, n. 215, alle modifiche succitate ne sono state aggiunte altre che intervengono su formazione, addestramento e obblighi del Preposto. In particolare, sono stati modificati, tra gli altri, gli artt. 18, 19, 26, 37 e 55 del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, queste le principali modifiche:

- Individuazione dei Preposti: tra gli obblighi del Datore di Lavoro, è stato aggiunto quello di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19" del D.Lgs. 81/2008. Inoltre è stato previsto che "i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Infine "il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

- Obblighi del Preposto: è stato riscritta la lettera a) del comma 1 dell'art. 19, che ora recita "sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

- Interruzione dell'attività: il Preposto "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza" può "se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

- Comunicazione dei Preposti: nell'ambito dello svolgimento di attività in appalto o subappalto (art. 26 D.Lgs. 81/2008), il  datore di lavoro è tenuto a "indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".

- Formazione del Datore di Lavoro: entro il 30 giugno 2022, è prevista la rivisitazione degli attuali Accordi Stato-Regioni in merito alla formazione, al fine di prevedere i contenuti della "formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro".

- Verifica di efficacia della formazione: nella succitata revisione, dovrà essere prevista anche "l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

- Registrazione dell'addestramento: è specificato che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale", oltre che "l'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza". E' inoltre necessario che l'addestramento sia registrato "in apposito registro anche informatizzato".

- Formazione Preposti: tale formazione dovrà essere svolta "interamente con modalità in presenza" e con ripetizioni "con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi" (prevista sanzione a carico del datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €).

- Sanzioni: abbassamento dell'ammenda le violazioni di cui all'art. 18 comma 1, lettere a (nomina del medico competente), d (fornitura dei DPI) e z (aggiornamento delle misure di prevenzione per mutamenti organizzativi e/o produttivi) al range 1.500,00 - 6.000,00 €.

Il provvedimento è entrato in vigore il 21 dicembre 2021.

#Sicurezza #Aggiornamenti

: L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

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: 12/22/2021

: Tutte le imprese

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