Coronavirus: un nuovo DPCM proroga al 07 ottobre 2020 l'efficacia del protocollo di sicurezza e le linee guida per le attività produttive

09/07/2020

Con DPCM 07 settembre 2020, che proroga l'efficacia del DPCM 07 agosto 2020 fino al 07 ottobre 2020, sono stati confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).

Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:

Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state aggiornate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), recependo la versione del 06 agosto 2020 della Conferenza Stato-Regioni.

Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:

Il DPCM 07/08/2020 prevede, all'art. 1 comma 1 lettera r), l'esclusione dalla sospensione delle attività didattiche dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Infine, il DPCM 07/08/2020 prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 4), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 5) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 6). In particolare, è ammesso l'ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Cittàdel Vaticano. Inoltre, si prescrive che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 (leggermente modificato dal DPCM 07/09/2020), ossia:

sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.

Il nuovo DPCM conferma inoltre l'efficacia delle Ordinanze del Ministero della salute del 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020 in merito all'ingresso in Italia, pur ammettendo in ricongiungimento in caso di "stabile relazione affettiva".

Infine, il DPCM introduce misure dedicate alla ripresa scolastica, modificando gli allegati 15 e 16 in merito al trasporto pubblico e scolastico e introducendo gli allegati 20 e 21 per quanto riguarda la gestione di casi positivi al Covid-19 in scuole e Università.

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: DPCM 07 settembre 2020 - DPCM 07 agosto 2020 - Ordinanze del Ministero della salute del 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020

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: 09/08/2020

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