Coronavirus: indicazioni ministeriali sui lavoratori fragili
Il lavoratore fragile è quel lavoratore le cui condizioni di salute preesistenti "potrebbero determinare, in caso di infezione [da Covid-19], un esito più grave e infausto". Pertanto, "la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".
Questo, in sintesi, il contenuto della Circolare dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, che ha specificato alcuni aspetti riguardanti il "concetto di fragilità".
La Circolare fornisce altresì indicazioni operative atte a garantire ai lavoratori "adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da Sars-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico".
Lo stesso lavoratore può richiedere al Datore di Lavoro detta sorveglianza sanitaria, fornendo "documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza".
Tale sorveglianza sanitaria è garantita dal Medico Competente o, nelle aziende che non ne necessitano (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) da INAIL, ASL, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Esito della suddetta sorveglianza sanitaria è il giudizio di idoneità. Anche in questo caso la Circolare fornisce alcune indicazioni. Infatti, il Medico Competente esprime il giudizio di idoneità prediligendo "indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per le salute del lavoratore o della lavoratrice per fornteggiare il rischio da Sars-CoV-2". Il giudizio di inidoneità temporanea è da riservare "solo ai casi che non consentano soluzione alternative".
#Sicurezza #Aggiornamenti #Altri Settori - Salute #Altri Settori - Sanità #Sicurezza - Covid 19