Coronavirus: un nuovo DPCM proroga al 07 settembre 2020 l'efficacia del protocollo di sicurezza e aggiorna le linee guida per le attività produttive

08/10/2020

Con DPCM 07 agosto 2020, abrogativo del DPCM 11 giugno 2020 (come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020), sono stati confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14), come specificato dall'art. 2.

Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:

Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state aggiornate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), recependo la versione del 06 agosto 2020 della Conferenza Stato-Regioni.

Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:

Il medesimo DPCM prevede, all'art. 1 comma 1 lettera r), l'esclusione dalla sospensione delle attività didattiche dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Infine, il DPCM prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 4), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 5) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 6). In particolare, è ammesso l'ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Cittàdel Vaticano. Inoltre, si prescrive che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, ossia:

sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.

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