Coronavirus: un nuovo DPCM proroga al 07 settembre 2020 l'efficacia del protocollo di sicurezza e aggiorna le linee guida per le attività produttive
Con DPCM 07 agosto 2020, abrogativo del DPCM 11 giugno 2020 (come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020), sono stati confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14), come specificato dall'art. 2.
Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.
La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:
- informazione tra datore di lavoro e lavoratori,
- modalità di ingresso di azienda (con possibile misurazione della temperatura corporea),
- modalità di accesso contingentato di fornitori esterni,
- pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali e delle superfici,
- precauzioni igieniche personali,
- uso dei dispositivi di protezione individuale,
- gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break e qualsiasi altro spazio comune, quali gli uffici open space),
- gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti,
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e di formazione,
- gestione di una persona sintomatica in azienda,
- sorveglianza sanitaria e proposta, da parte del Medico Competente, di adozioni di eventuali mezzi diagnostici,
- istituzione di un comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo.
Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state aggiornate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), recependo la versione del 06 agosto 2020 della Conferenza Stato-Regioni.
Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:
- ristorazione,
- attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge),
- attività ricettive,
- servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e tatuatori),
- commercio al dettaglio,
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti),
- uffici aperti al pubblico,
- piscine,
- palestre,
- manutenzione del verde,
- musei, archivi e biblioteche,
- attività fisica all'aperto,
- noleggio veicoli e altre attrezzature,
- informatori scientifici del farmaco,
- aree giochi per bambini,
- circoli culturali e ricreativi,
- formazione professionale,
- cinema e spettacoli dal vivo,
- parchi tematici e di divertimento,
- sagre e fiere locali,
- strutture termali e centri benessere,
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche,
- congressi e grandi eventi fieristici,
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse,
- discoteche.
Il medesimo DPCM prevede, all'art. 1 comma 1 lettera r), l'esclusione dalla sospensione delle attività didattiche dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
Infine, il DPCM prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 4), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 5) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 6). In particolare, è ammesso l'ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Cittàdel Vaticano. Inoltre, si prescrive che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, ossia:
- Bulgaria, Romania,
- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia,Tunisia, Uruguay,
- Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco,
- A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile,Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia,
sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.
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