PFU: nuovo regolamento per la qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 n. 182 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 marzo 2020, n. 78. Tale Decreto, in vigore dal 5 agosto 2020, contiene il nuovo Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso.
Particolarmente rilevante è l'allegato 1 in cui sono indicati tutti i requisiti tecnici in base ai quali la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del Codice Ambiente D.Lgs. n. 152/2006) ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG).
In sintesi, la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere esclusa dalla disciplina dei rifiuti (ai sensi del D.Lgs. 152/2006) se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'art. 3 del Decreto (rispettando tutti i requisiti tecnici in base inseriti in allegato 1), attestate mediante dichiarazione di conformità (regolata in art. 4).
Il produttore è quindi tenuto a:
- conservare per cinque anni un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti,
- quanto sopra non si applica in caso di imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato, a patto che il sistema di gestione prevede espressamente il rispetto della normativa in materia ambientale generale, delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione e dei criteri specifici del succitato Decreto 31 marzo 2020, n. 78,
- presentare all'autorità competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del Decreto 31 marzo 2020, n. 78 (ossia a partire dal 5 agosto 2020) un aggiornamento della comunicazione di inizio attività, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, Della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
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