Coronavirus: prorogata al 31 luglio 2020 l'efficacia del protocollo di sicurezza e aggiornate le linee guida per le attività produttive
Con DPCM 14 luglio 2020 è stata prorogata l'efficacia del DPCM 11 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020.
Sono pertanto stati confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).
Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.
La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:
- informazione tra datore di lavoro e lavoratori,
- modalità di ingresso di azienda (con possibile misurazione della temperatura corporea),
- modalità di accesso contingentato di fornitori esterni,
- pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali e delle superfici,
- precauzioni igieniche personali,
- uso dei dispositivi di protezione individuale,
- gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break e qualsiasi altro spazio comune, quali gli uffici open space),
- gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti,
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e di formazione,
- gestione di una persona sintomatica in azienda,
- sorveglianza sanitaria e proposta, da parte del Medico Competente, di adozioni di eventuali mezzi diagnostici,
- istituzione di un comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo.
Inoltre, con DPCM 14 luglio 2020, sono state aggiornate e arricchite le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020), recependo la versione del 07 luglio 2020 della Conferenza Stato-Regioni.
Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:
- ristorazione,
- attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge),
- attività ricettive,
- servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e tatuatori),
- commercio al dettaglio,
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti),
- uffici aperti al pubblico,
- piscine,
- palestre,
- manutenzione del verde,
- musei, archivi e biblioteche.
- attività fisica all'aperto,
- noleggio veicoli e altre attrezzature,
- informatori scientifici del farmaco,
- aree giochi per bambini,
- circoli culturali e ricreativi,
- formazione professionale,
- cinema e spettacoli dal vivo,
- parchi tematici e di divertimento,
- sagre e fiere locali,
- servizi per l'infanzia e l'adolescenza,
- strutture termali e centri benessere,
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche,
- congressi e grandi eventi fieristici,
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse,
- discoteche.
Il medesimo DPCM 11 giugno 2020 prevede, all'art. 1 comma 1 lettera q), l'esclusione dalla sospensione delle attività didattiche dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
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