Coronavirus: circolare del Ministero sulla sanificazione degli ambienti non sanitari
Con Circolare del 22 maggio 2020 il Ministero della Salute fornisce indicazioni circa la sanificazione delle strutture non sanitarie. Le indicazioni riprendono alcuni contenti nel Rapporto ISS n. 25/2020 del 15 maggio 2020 e affrontano sia le superfici che gli ambienti di lavoro, prestando particolare attenzione al settore dell'abbigliamento.
Queste in in sintesi alcune indicazioni:
- il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione,
- le procedure di sanificazioni devono essere definite a seguito della valutazione del contesto, al fine di attuare misure idonee, mirate ed efficaci,
- se il posto di lavoro non è occupato da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area è necessaria solo la normale pulizia ordinaria (il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali),
- sul mercato sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida (come indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020),
- le procedure di sanificazione riconducibili a Ozono, Cloro Attivo generati in-situ, Perossido di Idrogeno applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione, non sono assimilabili a interventi di disinfezione (si veda Rapporto ISS COVID-19 n. 25), ciò in quanto queste sostanze generate in situ non sono autorizzabili come disinfettanti date le tecniche di generazioni in situ,
- le suddette sostanze, dato il loro profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo a garanzia della sicurezza dei lavoratori; devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali definiti dalla normativa di settore,
- per quanto concerne l'Ozono, il suo utilizzo deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati ed è pertanto preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza.
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