Coronavirus: previsioni in materia di ambiente e sicurezza nel Decreto Rilancio
Oltre alle misure dedicate all'economia, nel cd. "Decreto Rilancio" vi sono alcune prescrizioni in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro ed energia.
- L'art. 66 estende l'ambito di applicazione dell'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (riguardante i DPI), a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
- L'art. 83 definisce che, al fine di "garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". E' previsto un giudizio di idoneità alla mansione; l'eventuale inidoneità accertata "non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro".
- L'art. 228 prevede misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale, e modifica l'art. 8 del D.Lgs. 152/2006, in particolare per quanto concerne il Comitato tecnico istruttorio.
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