Coronavirus: indicazioni dal MATTM sulle comunicazioni in banca dati F-gas
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiarisce gli aspetti applicativi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
La Circolare del 6 aprile 2020, n. 24526, del MATTM chiarisce infatti due importanti aspetti:
- "La sospensione dei termini prevista dall'articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori". Tuttavia, "in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l'impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l'assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19".
- "Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell'articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020".
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