Coronavirus: proroghe in materia di anticendio per strutture sanitarie e procedimenti
Con Decreto Ministeriale 20 febbraio 2020, il Ministero dell'Interno proroga di un anno le scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie previste dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015.
Si ricorda che tale Decreto prende aggiorna la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di:
- strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto;
- strutture sanitarie pubbliche e private esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 metri quadri e fino a 1.000 metri quadri.
Con Circolare Ministeriale del 23 marzo 2020, n. 4629, il Ministero degli Interni ribadisce quanto già previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. "Cura Italia"), il quale con l'art. 103, sospende i termini dei procedimenti in corso e delle scadenze delle autorizzazioni. Nello specifico, la Circolare ricorda che tale disposizione riguarda anche:
- le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011,
- i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015,
- le omologazioni dei prodotti antincendio,
- i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006.
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