Coronavirus: nuovo DPCM che conferma l'efficacia del protocollo di sicurezza e delle linee guida per le attività produttive
Con DPCM 03 dicembre 2020, in vigore dal 04 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, sono confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).
Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.
La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:
- informazione tra datore di lavoro e lavoratori,
- modalità di ingresso di azienda (con possibile misurazione della temperatura corporea),
- modalità di accesso contingentato di fornitori esterni,
- pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei locali e delle superfici,
- precauzioni igieniche personali,
- uso dei dispositivi di protezione individuale,
- gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break e qualsiasi altro spazio comune, quali gli uffici open space),
- gestione dell'entrata e dell'uscita dei dipendenti,
- spostamenti interni, riunioni, eventi interni e di formazione,
- gestione di una persona sintomatica in azienda,
- sorveglianza sanitaria e proposta, da parte del Medico Competente, di adozioni di eventuali mezzi diagnostici,
- istituzione di un comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo.
Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state confermate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), nella versione del 08 ottobre 2020 della Conferenza Stato-Regioni.
Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:
- ristorazione,
- attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge),
- attività ricettive,
- servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e tatuatori),
- commercio al dettaglio,
- commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti),
- uffici aperti al pubblico,
- piscine,
- palestre,
- manutenzione del verde,
- musei, archivi e biblioteche,
- attività fisica all'aperto,
- noleggio veicoli e altre attrezzature,
- informatori scientifici del farmaco,
- aree giochi per bambini,
- circoli culturali e ricreativi,
- formazione professionale,
- cinema e spettacoli dal vivo,
- parchi tematici e di divertimento,
- sagre e fiere locali,
- strutture termali e centri benessere,
- professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche,
- congressi e grandi eventi fieristici,
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse,
- discoteche.
Si precisa che alcune attività sono comunque oggetto di chiusure, totali o parziali, a seconda delle previsioni contenute nel DPCM stesso.
Il DPCM prevede, all'art. 1 comma 9 lettera s), l'effettuazione della formazione pubblica e privata in modalità a distanza, ma esclude da tale previsione la formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
Sono inoltre confermate le linee guida per la Formazione professionale, con le seguenti indicazioni circa l'utilizzo della mascherina:
- La mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.
- Nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente.
- La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Il DPCM conferma le misure dedicate alla ripresa scolastica, come da allegati 15 e 16 in merito al trasporto pubblico e scolastico e allegati 20 e 21 per quanto riguarda la gestione di casi positivi al Covid-19 in scuole e Università.
Per quanto riguarda gli spostamenti all'estero, il DPCM prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 6), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 7) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 8). In particolare, è ammesso l'ingresso nel territorio nazionale da Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Cittàdel Vaticano. Inoltre, si prescrive che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, ossia:
- Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo),
- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay,
- Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco,
sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora (con modalità diverse a seconda dei paesi e con restrizioni diverse circa le motivazioni d'ingresso).
Il nuovo DPCM conferma la suddivisione delle Regioni italiane in tre fasce, Gialla, Arancione e Rossa (artt. 3 e 4), come specificato nel documento INAIL "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (pubblicato in allegato 25 al DPCM). La suddivisione sarà aggiornata settimanalmente con apposita ordinanza del Ministero della Salute. Le tre fasce comportano misure di contenimento crescenti.
Il nuovo DPCM, combinato con il DL 02 dicembre 2020, introduce particolari misure per il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 06 gennaio 2021. In tale periodo è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 01 gennaio 2021 è vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 01 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Inoltre, per i paesi rientranti negli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, è previsto, per il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 06 gennaio 2021, la misura dell'isolamente fiduciario in caso di rientro nel territorio italiano.
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