REACH: definiti i termini per l'aggiornamento delle registrazioni
Con Reg. (UE) 09 ottobre 2020 n.1435, l'Unione Europea definisce gli obblighi di aggiornamento che incombono ai dichiaranti a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006 (cd. REACH).
Le tempistiche degli aggiornamenti variano dai 3 ai 12 mesi, a seconda della complessità delle modifiche. Tra le modifiche normate, si ricordano le seguenti:
- modifiche dello stato giuridico o dell'identità del dichiarante,
- modifiche della composizione della sostanza,
- modifiche della fascia di tonnellaggio,
- nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati,nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l'ambiente,
- modifiche della classificazione e dell'etichettatura della sostanza registrata,
- aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro,
- proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all'allegato IX o X,
- modifiche per quanto riguarda l'accesso consentito alle informazioni nella registrazione,
- aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari,
- altri aggiornamenti combinati,aggiornamenti delle trasmissioni comuni,
- aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del Reg. (CE) n. 1907/2006 conformemente all'articolo 131 di tale regolamento.
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