REACH: definiti i termini per l'aggiornamento delle registrazioni

10/20/2020

Con Reg. (UE) 09 ottobre 2020 n.1435, l'Unione Europea definisce gli obblighi di aggiornamento che incombono ai dichiaranti a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006 (cd. REACH).

Le tempistiche degli aggiornamenti variano dai 3 ai 12 mesi, a seconda della complessità delle modifiche. Tra le modifiche normate, si ricordano le seguenti:

- modifiche dello stato giuridico o dell'identità del dichiarante,

- modifiche della composizione della sostanza,

- modifiche della fascia di tonnellaggio,

- nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati,nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l'ambiente,

- modifiche della classificazione e dell'etichettatura della sostanza registrata,

- aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro,

- proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all'allegato IX o X,

- modifiche per quanto riguarda l'accesso consentito alle informazioni nella registrazione,

- aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari,

- altri aggiornamenti combinati,aggiornamenti delle trasmissioni comuni,

- aggiornamenti a seguito di una modifica degli allegati del Reg. (CE) n. 1907/2006 conformemente all'articolo 131 di tale regolamento.

#Sicurezza #Aggiornamenti #Sostanze - Pericolose #Sostanze - GHS/CLP/REACH

: Reg. (UE) 09 ottobre 2020 n.1435

:

: 10/21/2020

: Imprese che registrano sostanze chimiche

: Link alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea

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