Coronavirus: nuovo DPCM che conferma l'efficacia del protocollo di sicurezza e aggiorna le linee guida per le attività produttive

10/13/2020

Con DPCM 13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, sono stati confermati i protocolli di sicurezza per le attività produttive (allegato 12), i cantieri (allegato 13) e i trasporti (allegato 14).

Per quanto riguarda le attività produttive, l'azienda è tenuta a implementare una procedura interna, sulla base del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" per la gestione del rischio di contagio da Covid-19.

La procedura deve affrontare in particolare i seguenti punti:

Inoltre, con il suddetto DPCM, sono state aggiornate le linee guida di sicurezza per le attività aperte al pubblico (allegato 9 del DPCM medesimo), recependo la versione del 06 agosto 2020 della Conferenza Stato-Regioni.

Le linee riguardano specificatamente le seguenti attività:

Il DPCM 13/10/2020 prevede, all'art. 1 comma 6 lettera r), l'esclusione dalla sospensione delle attività didattiche dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Inoltre, sono state aggiornate le linee guida per la Formazione professionale, con le seguenti indicazioni circa l'utilizzo della mascherina:

Infine, il DPCM 13/10/2020 prevede specifiche misure di limitazione agli spostamenti da e per l'estero (art. 4), obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 5) e misure di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionaledall'estero (art. 6). In particolare, è ammesso l'ingresso nel territorio nazionale da Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Cittàdel Vaticano. Inoltre, si prescrive che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 (leggermente modificato dal precedente DPCM), ossia:

sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora (con modalità diverse a seconda dei paesi e con restrizioni diverse circa le motivazioni d'ingresso).

Infine, il DPCM conferma le misure dedicate alla ripresa scolastica, come da allegati 15 e 16 in merito al trasporto pubblico e scolastico e allegati 20 e 21 per quanto riguarda la gestione di casi positivi al Covid-19 in scuole e Università.

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