Scarichi industriali non autorizzati in assenza di funzionamento dell'impianto

01/24/2020

FATTO.

La Corte di Appello ha integralmente confermato la condanna di R.C. alla pena di € 6.000 di ammenda pronunciata all'esito del giudizio di primo grado dal Tribunale per i reati di cui agli artt. 137 e 256, 2 comma D.L.gs. 152/2006 per aver, in qualità di amministratore unico della N. C. F. s.r.l., scaricato nella rete fognaria comunale, in assenza di autorizzazione, i reflui dell'attività di lavorazione degli agrumi (capo A), nonché depositato in modo incontrollato i rifiuti provenienti dalla medesima attività svolta a livello industriale (capo B).

RICORSO.

L'imputato ha proposto ricorso alla Corte articolando un unico motivo con il quale lamenta, l'irragionevole valutazione delle risultanze istruttorie essendosi pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato malgrado fosse emerso dalla deposizione del teste a discarico che non era in corso alcuna attività produttiva al momento del sopralluogo eseguito di prima mattina. I dipendenti addetti alla lavorazione non erano infatti presenti; vi erano solo i familiari dell'imputato e l'impiegato amministrativo, intenti a verificare le condizioni di manutenzione dei macchinari che erano stati messi in funzione al solo fine di consentire agli agenti intervenuti il controllo del loro funzionamento.

CORTE DI CASSAZIONE.

Il ricorso è inammissibile. La condotta tipizzata dall'art. 137 D.L.gs. 152/2006 è costituita dall'apertura o effettuazione di scarichi delle acque reflue industriali, nel cui novero sono indiscutibilmente comprese quelle provenienti dalla lavorazione degli agrumi e confezionamento svolta dalla società amministrata dall'imputato trattandosi di un insediamento produttivo, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 124 del medesimo decreto legislativo, la quale ha lo scopo evidente di consentire la verifica della rispondenza dell'intervento eseguito con le finalità di tutela dell'ambiente perseguite dalla legge. Quella che viene sanzionata è l'illiceità dello scarico in relazione ad un'attività che, come puntualmente stigmatizzato dalla sentenza impugnata, genera il decorso dei reflui ritenuto potenzialmente pericoloso per l'integrità dell'ambiente in genere e delle risorse idriche in particolare, attività che prescinde dal fatto che l'impianto fosse o meno in funzione nello specifico momento dell'ispezione.

#Ambiente #Sentenze

: Sentenza Cassazione Penale, Sez. 7, 02 ottobre 2019, n. 40236

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: 01/24/2020

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