REACH: esenzione per il digestato
Con Reg. (UE) 2019/1691 del 09 ottobre, la Commissione europea ha ampliato l'elenco delle sostanze esentate dagli obblighi di registrazione e informazione stabiliti dal Reg. 1907/2006/CE (cd. "REACH").
Il nuovo Regolamento modifica il punto 12 dell'Allegato V del REACH, introducendo il digestato nell'elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata "non opportuna o non necessaria" ai sensi dell'art. 2 del medesimo Regolamento.
La considerazione della Commissione a supporto della modifica è la seguente: "il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche".
Il digestato si aggiunge quindi al biogas e al compost (derivanti da processi similari) nell'elenco dell'Allegato V del REACH.
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