Interpello 06/2019: scelta delle misure di protezione collettiva e individuale
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza d'interpello in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell'art. 148 c. 1 D.Lgs.81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
La Federazione afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell'art. 111 c. 1let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l'obbligo di predisporle sempre".
L'art. 148 del D.Lgs. 81/2008 riguarda i "Lavori speciali", il cui comma 1 recita: "Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego".
La Commissione, analizzato il quadro normativo, ritiene che non vi sia alcun contrasto tra gli artt. 148 e 111 del Decreto succitato. L'art. 148 è una "disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell'ambito delle fattispecie espressamente previste".
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