È stata pubblicata la circolare per l'applicazione della deroga di due anni per l'adozione dell'etichettatura CLP

06/04/2015

La circolare riporta che per le miscele già immesse nel mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità al sopracitato regolamento fino al 1° giugno 2017.

IMMISSIONE SUL MERCATO

L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.

L'immissione sul mercato avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione - a titolo oneroso o gratuito anche tra:

- Società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi differenti entità legali;

- Il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.

L'immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela purché si attesti l'avvenuta offerta. Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società non è inteso come immissione sul mercato a meno che non sia già stato immesso sul mercato.

Si attesta l'avvenuta offerta della miscela e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni esibendo almeno uno dei seguenti documenti recanti:

- l'ordine di acquisto;

- il contratto di fornitura/acquisto;

- la fattura di vendita della miscela.

In linea di principio deve essere sempre esibita la documentazione (di cui sopra) che attesti l'avvenuta offerta per ottenere la deroga.

Caso in cui la miscela è nel magazzino del fabbricante/fornitore dopo il 1° giungo 2015 ma prima del 1° giugno 2017:

- Se la miscela non è stata etichettata per la vendita, la deroga non è applicabile;

- Se la miscela è stata etichettata per la vendita e non è stata fabbricata prima del 1° giungo 2015, le deroga è comunque non applicabile;

- Se la miscela è stata etichettata per la vendita e fabbricata prima del 1° giugno 2015 , è conforme e può usufruire della deroga se esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita effettivamente prima del 1° giungo 2015. Se non vi sono documenti che ne attestino la fornitura prima del 1° giugno 2015, la deroga non è applicabile.

#Ambiente #Aggiornamenti #Sostanze - GHS/CLP/REACH

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: 06/04/2015

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: News segnalate da Ecoricerche Sicurezza S.r.l.

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