Obbligo aggiornamento crediti ECM per i medici competenti
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto 19 giungo 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti per poter svolgere la funzione di Medico Competente sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2009 articolo 2 comma 2 prevede che coloro che non hanno maturato i crediti previsti, avevano tempo per portarsi in pari, per quanto riguarda i crediti del triennio 2011-2013, fino alla fine dell'anno 2014.
Al completamento del triennio formativo da parte del Medico Competente deve essere inviato all'ufficio ministeriale preposto un attestato dell'Ordine dei Medici o una autocertificazione che riporti i crediti acquisiti.
Questi obblighi devono essere espletati entro la data prevista, pena la cancellazione dall'elenco nazionale dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell' aggiornamento professionale.
Secondo il D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera g, il datore di lavoro deve richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. La mancanza di questa verifica porta ad un'ammenda al datore di lavoro da 2.000 a 4.000 euro.
Viene riportato il link del sito del Ministero della Salute che riporta l'elenco dei medici competenti in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008.
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