Montaggio dei palchi: pubblicato il decreto che tutela la sicurezza degli operatori
Realizzato un altro importante passo avanti a favore della
tutela degli operatori impegnati nelle attività di montaggio e
smontaggio dei grandi palchi in occasione di eventi musicali e di
spettacolo. Lo scorso 8 agosto, sulla Gazzetta ufficiale, è stato
pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 2014 che estende a
questo specifico comparto - nel rispetto di quanto stabilito dal
"Decreto del fare" (dl n. 69/2013) - le disposizioni in materia di
prevenzione previste dal titolo IV del "Testo unico per la
sicurezza" per i cantieri temporanei e mobili. Il documento è
il frutto dell'opera del gruppo di lavoro - composto da
tecnici delle Regioni e dell'Inail - costituito e coordinato dal
ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito dei due
infortuni avvenuti a Trieste, il 12 dicembre 2011, e a Reggio
Calabria, il 5 marzo 2012, in occasione dell'allestimento dei
concerti di Jovanotti e Laura Pausini, dove persero la vita i
giovani operai Francesco Pinna e Matteo Armellini.
Un comparto caratterizzato da numerosi elementi di
rischio. I due episodi misero in risalto lo stato di
potenziale pericolosità connesso ad alcune condizioni peculiari del
settore. L'organizzazione di questa tipologia di eventi vede,
infatti, quali fattori dall'alto indice di rischio la compresenza
di più imprese esecutrici e di un elevato numero di operatori
costretti a intervenire nella stessa area di lavoro e spesso nel
rispetto di tempi brevi, compatibili con lo svolgimento degli
spettacoli o delle fiere. Tante aziende e persone, dunque, (queste
ultime, frequentemente, anche di varie nazionalità) impegnate ad
avvicendarsi in spazi ristretti - strutture di grandi dimensioni e
rilevanti altezze - nello svolgimento di mansioni diverse e con
durate d'intervento variabili. Non di rado, inoltre, anche
sottoposte a ulteriori limitazioni quali il rispetto di particolari
vincoli ambientali o architettonici o il disagio - in caso di
eventi all'aperto - di sfavorevoli condizioni meteorologiche e
ambientali.
Nel documento le corrette modalità operative per operare in
sicurezza. Il gruppo di lavoro voluto dal ministero (a
rappresentare l'Inail sono stati Fabrizio Benedetti e Domenico
Magnante per la Contarp, Luigi Cortis, affiancato da Francesca
Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa, e Maria Teresa Settino per
il Dts area Ricerca e Marco Lucchesi per il Ctr della direzione
regionale Toscana) ha provveduto, così, a redigere un documento
tecnico utile a indicare delle corrette modalità operative per il montaggio
e smontaggio dei grandi palchi e i cui contenuti sono adesso
confluiti nel dm 22 luglio 2014 di recente pubblicazione. Il
provvedimento - come sancito dal "decreto del fare" - indica le
modalità con cui le disposizioni del titolo IV del "Testo Unico"
che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si
applicano anche agli specifici settori degli spettacoli
cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle
manifestazioni fieristiche: una scelta, questa del legislatore, che
comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e della
sicurezza degli operatori che la devono realizzare in capo alla
figura del committente, riconducendo tale comparto a quella
struttura gestionale e organizzativa ben definita proprio dal
Titolo IV (e dalla normativa comunitaria che questo, a sua volta,
recepisce).
Forte attenzione agli aspetti progettuali e alla conoscenza
delle specificità di ogni sito. Il decreto è
caratterizzato, così, da diversi punti essenziali. Tra questi: la
necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni
non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose
svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei
palchi; l'attenzione agli aspetti progettuali connessi con la
stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e
delle opere a esse correlate (fattori all'origine dei crolli fatali
di Trieste e Reggio Calabria); la necessità di raccogliere
informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni
sito specifico (sia in termini geo-topografici che
climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in
generale, con la gestione delle possibili emergenze).
Le responsabilità del coordinatore della sicurezza e delle
aziende. Ancora, il provvedimento pone l'accento sul ruolo
del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per
l'esecuzione - che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio
e assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della
sicurezza non soggetti a ribasso) - e sull'obbligo da parte delle
imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con
quanto da egli disposto. Infine, assume importanza dirimente la
formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in
grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e
sulle corrette modalità operative, ma utile anche a generare
consapevolezza sull'importanza di rispettare le disposizioni e
sulle conseguenze che la loro disapplicazione possono generare. In
tal senso vanno ricordate le diverse iniziative che l'Inail ha
svolto sul territorio: tra queste, particolarmente significativa è
stata la serie di corsi svolti in Toscana - col supporto della
direzione regionale dell'Istituto - nonché la partecipazione alle
commissioni aperte in diverse regioni.
Uno strumento importante per la diffusione di prassi
operative virtuose. La pubblicazione del decreto può
rappresentare, dunque, un elemento significativo per la promozione
e l'applicazione di prassi operative virtuose in un settore
certamente complesso come quello del montaggio e dello smontaggio
dei palchi. Eventi gravi come quelli di Trieste e Reggio Calabria
colpiscono fortemente l'opinione pubblica proprio perché collegati
ad artisti famosi e portatori di messaggi positivi. La speranza,
pertanto, è che il provvedimento - anche perché indirettamente
"veicolato" dalla relazione con personaggi tanto amati - possa
trovare adesso una diffusione estesa e radicata, richiamando in
primis la responsabilità sociale delle imprese nel fare sì che
fenomeni importanti di aggregazione e intrattenimento non possano
essere separati dalla tutela dei diritti e della loro salute e
sicurezza di quei lavoratori che, con la loro opera e il loro
intervento, li garantiscono.