Ripristinata la possibilità di Circolazione Saltuaria dei Carrelli
Con la Circolare Prot. 753 del 14/01/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delinea le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione su strada dei carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
All'art 1 decreta che i carrelli di cui all'articolo 58 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 30/04/1992, n.285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
In particolare, sono abrogate le disposizioni impartite dalla Circolare Prot. 14906
del 10/06/2013 e le disposizioni impartite con la Circolare
26363/DIV3/C del 25/10/2013.
La Circolare 753 del Ministero fa, infatti, seguito all'articolo
13 comma 12 del Decreto Legge 23
Dicembre 2013, n. 145 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale m.300 del 23/12/2013 ed entrato in vigore il
24/12/2013.
L'articolo 13 comma 12 del Decreto ha infatti modificato l'articolo 114 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.
"Dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Le
prescrizioni di cui al comma 2 non si
applicano ai carrelli di cui all'articolo
58, comma 2, lettera c),
qualora circolino su strada per brevi e saltuari
spostamenti a vuoto o a carico.
Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le relative prescrizioni
tecniche per l'immissione in circolazione."
Requisiti dei carrelli previsti dall'art 2
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni, masse, pneumatici ammessi, anno di costruzione, tipo di motore e alimentazione, con relativi estermi dell'omologazione se di tipo termico
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici e del dispositivo supplementare
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il reto nonché, se munito di cabina con parabrezza, di dispositivo tercicristallo
e) deve essere munito di un sistemad i frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo
f) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal conduttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica
g) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e s.m.
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui i punti 1.3 e 2.2. dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giungno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55m....
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