REACH: modifica dell’Allegato XVII per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici
Pubblicato il regolamento (UE) n. 1272/2013 , del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), per quanto riguarda le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), al fine di tutelare la salute dei consumatori dai rischi derivanti dall'esposizione agli IPA contenuti negli articoli di consumo.
La restrizione (modifica del punto 50 dell'allegato XVII del REACH) vieta l'immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli (esclusi giocattoli che hanno una diversa restrizione) che contengono oltre 1 mg/kg (0,0001 %) di uno dei seguenti IPA nelle parti in gomma o plastica che li costituiscono:
a) Benzo[a]pirene (BaP)
N. CAS 50-32-8
b) Benzo[e]pirene (BeP)
N. CAS 192-97-2
c) Benzo[a]antracene (BaA)
N. CAS 56-55-3
d) Crisene (CHR)
N. CAS 218-01-9
e) Benzo[b]fluorantene (BbFA)
N. CAS 205-99-2
f) Benzo[j]fluorantene (BjFA)
N. CAS 205-82-3
g) Benzo[k]fluorantene (BkFA)
N. CAS 207-08-9
h) Dibenzo[a,h]antracene
(DBAhA)
N. CAS 53-70-3
Tale restrizione si applica solo agli articoli di consumo o loro parti che vengono a contatto sia diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.
Tale restrizione è applicabile a partire dal 27 dicembre 2015
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