Rottami di vetro: circolare esplicativa del Regolamento Ue n. 1179/2012

08/03/2013

Il Ministero della salute ha emanato una circolare esplicativa del Regolamento Ue n. 1179/2012 "recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

La medesima sottolinea che il DPR del 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" ha assimilato, per qualità, il vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata ai rifiuti urbani, definendone le caratteristiche all'articolo 5 del predetto D.PR. assoggettandolo al medesimo regime giuridico e ad identiche modalità di gestione

Tra l'altro, come riportato dall'allegato I del predetto D.P.R, ai contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, è stato assegnato il codice CER della categoria 1501: "imballaggi, compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata".

Pertanto l'esclusione prevista dal Regolamento UE n 1179/2012 del 10 dicembre 2012, Allegato I, ove recita: "punto 2.2 i rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione", non deve intendersi riferita ai rifiuti costituiti da vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata, ma esclusivamente al vetro che viene smaltito come rifiuto pericoloso a rischio infettivo, (insieme agli altri rifiuti a medesimo rischio, nei contenitori dedicati) identificato con il codice 18 01 03.

Il vetro proveniente da tutte le strutture sanitarie, proveniente da raccolta differenziata, con le caratteristiche definite dall'articolo 5 del DPR 254/2003, e con quelle di cui al punto 1 del predetto Allegato I del Regolamento UE n 1179/2012 deve quindi essere assoggettato a operazione di recupero, al pari dei rifiuti urbani assoggettati a raccolta differenziata.

#Ambiente #Aggiornamenti #Ambiente - Rifiuti/SISTRI/RAEE

:

:

: 08/03/2013

:

#iscriviti alla newsletter
Resta sempre informato su tutte le novità e normative.