Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: chiarimenti
La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 23/05/2013 avente oggetto: "D.M. 11 Aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti", fornisce indicazioni in merito all'applicazione del D.M. 11 aprile 2011, tenuto conto delle circolari nn. 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013 del Ministero.
In particolare vengono approfonditi i seguenti argomenti:
- Contenuti minimi dell'indagine supplementare (D.M. 11/04/2011, Allegato II, punto 2, lett. c)
Il Decreto prevede la necessità di un'indagine supplementare sulle attrezzature, volta ad individuare difetti, vizi etc., che sono in esercizio da oltre 20 anni. Vengono sottoposte a detta indagine tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili.
L'indagine si basa su esami visivi, prove non distruttive, analisi dei comportamenti strutturali e funzionali, prove funzionali e di funzionamento. Dovrà essere infine stabilito se occorre intervenire con delle limitazioni all'uso della macchina a fronte dei vizi riscontrati e quale sia il ciclo di vita residuo.
- Verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996 (industrie estrattive)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la messa in servizio di dette attrezzature indicando il relativo numero di matricola. Qualora le attrezzature siano state già sottoposte a verifica da parte dell'INAIL o Asl/Arpa, non occorre richiedere la prima visita periodica all'INAIL.
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC)
Si precisa che le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.
- Scale per traslochi
Per le scale per traslochi non si prevedono verifiche periodiche se destinate al trasporto di soli materiali.
- Pubblicazione dell'elenco dei verificatori e dei responsabili tecnici e relativi sostituti.
Viene prescritto l'obbligo per i Soggetti Abilitati di pubblicare e mantenere aggiornato sul proprio sito internet, il relativo organigramma generale (matrice delle competenze), nonché l'obbligo per il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato di esibire, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro - che dunque a questo punto ha la facoltà/necessità di richiederne copia - della lettera di incarico ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.
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