Classificazione, etichettatura, imballaggio di sostanze e miscele
In seguito alla quarta edizione riveduta del Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) si è reso necessario anche l'adeguamento del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione dell'8 Maggio 2013 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 149 del 01/06/2013, contiene modifiche riguardanti, tra l'altro, nuove categorie di pericolo per i gas chimicamente instabili e gli aerosol non-infiammabili nonché l'ulteriore razionalizzazione dei consigli di prudenza.
All'art.14 del CLP viene eliminata la voce delle disposizioni particolari relativa agli aerosol che richiamava la direttiva 75/324/CEE.
Principali modifiche degli allegati da I a VII:
- inserita una deroga per l'etichettatura per le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per pelle e/o occhi
- vengono introdotte altre esenzioni dall'art.17 riguardanti l'etichettatura degli imballaggi interni (esclusi fitosanitari e biocidi)
- introdotta la definizione di gas chimicamente instabile e i relativi criteri di classificazione ed elementi di etichettatura (Chem. Unst. Gas A e B)
- introdotte tre categorie di pericolo per gli aerosol comprendendo gli aerosol non infiammabili
- cambiate le denominazioni dei quattro gruppi per i gas sotto pressione
- per quanto riguarda la tossicità acuta sono stati modificati i consigli di prudenza per la via di esposizione cutanea
- le categorie 1A e 1B per i mutageni sono raggruppati nella categoria 1
- le categorie 1A e 1B per i tossici per la riproduzione sono raggruppati nella categoria 1
Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015 ma è possibile applicarlo su base volontaria anche prima del periodo transitorio.
Per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2014 viene dato un periodo di "smaltimento scorte" fino al 1° dicembre 2016 dopodiché si dovrà rietichettare e reimballare in conformità a tale regolamento.
Per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 viene dato un periodo di "smaltimento scorte" fino al 1° giugno 2017 dopodiché si dovrà rietichettare e reimballare in conformità a tale regolamento.
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