Biocidi: precisata la procedura di autorizzazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 125 del 07/06/2013 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione del 6 Maggio 2013 che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il Reg. (UE) n. 414/2013, applicabile dal 01/09/2013, stabilisce le modalità che devono essere applicate quando un'impresa intende richiedere l'autorizzazione di un prodotto (denominati "stesso prodotto") che risulta essere identico a un altro biocida o gruppo di biocidi (denominato "prodotto di riferimento") che sono già stati registrati o autorizzati a norma della Dir. 98/8/CE o del Reg. (UE) n. 528/2012, o per i quali è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione.
Le domande di autorizzazione di uno "stesso prodotto" dovranno contenere i seguenti elementi:
- il numero di autorizzazione o, per i corrispondenti prodotti di riferimento non ancora approvati, il numero della domanda nel registro per i biocidi del corrispondente prodotto di riferimento;
- un'indicazione delle differenze proposte tra lo stesso prodotto e il corrispondente prodotto di riferimento e una prova del fatto che i prodotti siano identici in tutti gli altri aspetti;
- le lettere di accesso a tutti i dati a sostegno dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, se previsto dall'art. 59.1del regolamento (UE) n. 528/2012;
- un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per lo stesso prodotto.
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