Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori: interpello del Ministero del Lavoro

05/06/2013

Con Interpello n. 2/2013 del 02/05/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia che l'art. 98, comma 1, lettera a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per comprovare l'attività lavorativa nel settore delle costruzioni, quale primo prerequisito per assumere il ruolo  stesso. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguita in una delle classi indicate nel citato art. 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini dell'individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'art. 98, comma 1, si ritiene che le seguenti attività, seppur in un elenco non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative:

  1. attività di direttore di cantiere
  2. attività di capo cantiere
  3. attività di capo squadra
  4. attività di direttore dei lavori
  5. attività di direttore operativo di cantiere
  6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere
  7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche
  8. attività di responsabile dei lavori
  9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni
  10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dall'art. 89, comma1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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: 05/06/2013

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