Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

04/09/2013

Il Decreto interministeriale 4 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/03/2013, individua, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il decreto entrerà in vigore il 20/03/2014.

Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, sono tenuti ad applicare almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all'Allegato I del decreto, dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione della segnaletica.

L'allegato II fornisce lo schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. I corsi sono diretti a:

L'aggiornamento della formazione va garantito ogni 4 anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore. I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 20/03/2016).

I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi al Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono essere conformi al D.Lgs. n. 04/12/1992 n. 475, al D.M. 09/06/1995, al D.Lgs. n. 02/01/1997, n. 10, ed alla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3, del Codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.

Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle dette previsioni sui DPI.

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: 04/09/2013

: Attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

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