Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo scorso il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 25, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento(CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.
L'art.1 del regolamento vieta:
dal 15 marzo 2011 l'esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CASRN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.
Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.
La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all'esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento è punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto.
Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.
Violazioni degli obblighi in materia di trasmissione di dati comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.
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