Rischio sismico: verifica degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
Scade il 31 marzo 2013 il termine, prorogato in ultima dalla Legge di Stabilità 2013, entro il quale debbono essere sottoposti a verifica, a cura dei rispettivi proprietari:
- gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In quest'ultima categoria sono tra gli altri compresi:
- gli edifici destinati a qualsiasi attività, di altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda;
- i centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore o uguale a 5.000 mq;
- le industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o di rilevanza in relazione alla pericolosità degli impianti e delle sostanze lavorate.
Il DPCM 21.10.2003 ha qualificato come rilevanti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003, anche le "Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni)".
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